Onorevoli Colleghi! - L'approvazione definitiva da parte del Senato della Repubblica, il 25 settembre 2007, del disegno di legge costituzionale (atto Senato n. 1048-B) che sopprime all'articolo 27 della Costituzione, quarto comma, la previsione che la pena di morte possa essere ammessa «nei casi previsti dalle leggi militari di guerra», è la condizione necessaria per la ratifica del Protocollo n. 13 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sottoscritto dagli Stati del Consiglio d'Europa a Vilnius il 3 maggio 2002.
L'abolizione, senza dunque più eccezioni, della pena di morte dalla Costituzione rende più autorevole e motivato l'impegno dell'Italia per una moratoria universale della pena di morte sottoposta all'attenzione delle Nazioni Unite dall'Unione europea. Negli ultimi decenni è fortemente maturata, a livello europeo e internazionale, una crescente e profonda avversione alla pena di morte. Ad oggi 84 Stati sono totalmente abolizionisti, 24 gli Stati che l'hanno abolita de facto. Di contro sono 76 gli Stati che la mantengono in vigore e 12 che la prevedono in casi assolutamente eccezionali.
Con la proposta di legge costituzionale di modifica dell'articolo 27 della Costituzione (atto Camera n. 193) - che sulla base anche di altre tre proposte di legge costituzionale presentate nella XV legislatura ha portato al testo approvato definitivamente dalle Camere, del quale il primo proponente della presente iniziativa è stato relatore